Scadenze del 30 novembre
L’emergenza COVID-19 e l’esigenza di evitare la creazione di possibili momenti di aggregazione, ha fatto sì che slittassero i termini di adempimenti contabili amministrativi per le imprese italiane, ecco che il DL 18/2020 ha previsto anche per le associazioni e società sportive dilettantistiche nuovi termini di approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. È stata infatti stabilita la possibilità di convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, anziché dei consueti 120 giorni, senza la necessità di indicare alcuna motivazione in nota integrativa o nella relazione di gestione.
L’invio della dichiarazione e la gestione di eventuali ritardi
La trasmissione del modello Redditi 2020 relativo ai redditi 2019 sarebbe così dovuta avvenire entro il 30 novembre e per via telematica, rimanendo quindi validi anche gli invii effettuati entro 90 giorni, pur con l’applicazione di una sanzione a partire da 258,00 euro. La bozza del Decreto Ristori Quater e il Comunicato Stampa del MEF 269 del MEF 269 dello scorso 27 novembre, differisce tale temine al 10 di dicembre prossimo. Come da regolare normativa una eventuale tardività potrà essere sanata e la sanzione in misura piena evitata se, sempre nei 90 giorni, verrà utilizzato l’istituto del ravvedimento operoso con pagamento di una sanzione ridotta di euro 25,00, codice tributo 8911 tramite presentazione del modello F24 (DICHIARAZIONE TARDIVA). In caso di presentazione del dichiarativo oltre i 90 giorni, si configura la fattispecie dell’omessa dichiarazione, ma vale comunque come titolo per la riscossione delle imposte da essa derivanti. Inoltre in tal caso viene applicata la sanzione per omessa dichiarazione che va dal 120% al 240% dell’ammontare delle imposte dovute, a partire sempre da un minimo di 258,00 euro (OMESSA DICHIARAZIONE). Infine, trascorso il termine del 10 dicembre sarà possibile rettificare o integrare il dichiarativo inviato solo presentandone uno nuovo e solo se il precedente era stato trasmesso entro i termini di legge o al massimo nei 90 giorni successivi (DICHIRAZIONE INTEGRATIVA).
Si ricorda che le associazioni con solo codice fiscale, che svolgono pertanto solo attività istituzionali, e che non hanno altri tipologie di reddito non sono soggette all’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IRAP.
La 398/91 un’agevolazioni tutta dello sport
Sappiamo che le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime fiscale agevolato previsto dalla Legge 398/91 8 (per completezza si rimanda ad una nostra precedente pubblicazione Circolare 18/E: regime fiscale 398/91 quali sono le attività connesse )usufruiscono, oltre della determinazione forfettaria dell’IVA (50% iva su attività commerciali) e del reddito imponibile (tassazione del 3% delle attività commerciali connesse e non all’attività istituzionale), anche di uno snellimento degli adempimenti contabili e fiscali
Per completezza si ricorda che con la piena entrata in funzione del Codice del Terzo Settore il regime fiscale previsto dalla legge 398/91 diverrà esclusiva di asd/ssd; difatti le realtà sportive che vorranno entrare a far parte del mondo del terzo settore dovranno attentamente valutare tale possibilità.
Secondo acconto con la possibilità di proroga
Slitta al 10 dicembre anche il termine per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto IRES, IRAP, IRPEF per l’anno in corso per le società di persone, società di capitali ed enti non commerciali. Il recente Decreto Legge 149/2020, Decreto Ristori-Bis, riconosceva già all’art. 6 il rinvio del termine del versamento del secondo acconto al 30 aprile 2021, senza che fosse necessaria una contrazione di fatturato, anche per i gestori di impianti sportivi polivalenti situati in zona rossa. La bozza del Decreto Ristori Quater e il Comunicato Stampa estendono la stessa previsione anche a imprese non ISA che hanno subito nel primo semestre 2020 una riduzione di fatturato del 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e con sede su tutto il territorio nazionale, ad imprese non ISA che operano negli specifici settori economici individuati nell’allegato 1 del Decreto Ristori e 2 Decreto Ristori Bis con sede in zona rossa ed infine ad imprese non ISA che esercitano attività di ristorazione in zona arancione
Ecco che il tanto atteso e discusso spostamento degli adempimenti in scadenza oggi è stato confermato e la notizia sarà ufficializzata in gazzetta proprio il giorno stesso delle scadenze degli adempimenti che si vanno a prorogare.
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