Con il DPCM 24 Ottobre Palestre e Piscine chiudono

“Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento”: questo il contenuto del Dpcm che entra in vigore lunedì (26 ottobre), fino martedì 24 novembre.

Sono state annunciate da Conte misure di sostegno economico previste in Gazzetta sin dai primi della settimana entrante.

ASI HA PROLUNGATO ASSIEME AD UNIPOL LA COPERTURA ASSICURATIVA DELLE TESSERE ANCHE PER L’ATTIVITA’ SVOLTA DA CASA 

Un Decreto che colpisce soprattutto il mondo dello sport e della ristorazione e che ha, tra le sue novità, la chiusura alle 18 dei locali pubblici. La domenica e i giorni festivi bar e ristoranti possono rimanere aperti. Su questo ha pesato il parere del Comitato tecnico scientifico consegnato al governo perché secondo gli esperti “l’apertura domenicale dei ristoranti può essere utile per limitare le riunioni familiari”. E proprio sulla base di queste considerazioni si è deciso di accettare la richiesta della Regioni. Sospese le attività anche di cinema e teatri. Resta lo spostamento tra Regioni.
L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a volgersi in presenza (…), le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica (…) incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività. Gli spostamenti tra Regioni restano liberi. Per quanto attiene i trasporti pubblici: “È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute”.

Si evidenziano ora i commi di maggior interesse per il mondo sportivo contenuti nel nuovo Dpcm.  ⬇︎⬇︎⬇︎

Parchi e ville
“L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all’articolo I, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia”.

Eventi e competizioni
“Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federaz10ni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva”.

Per quanto riguarda l’attività di tutti gli atleti di vertice, scrive oggi Gazzetta dello Sport, resta consentita a porte chiuse. Negli sport di contatto però i divieti si allargano: viene confermato quello per ogni attività, anche allenamenti, di carattere “ludico amatoriale”, ma vengono fermate – anche per gli allenamenti (si deve ancora capire se possono capire in forma individuale e nel rispetto del distanziamento) – tutte le attività dei livelli provinciale (come già nel precedente Dpcm) e soprattutto regionale. Proviamo dunque a riepilogare il quadro disciplina per disciplina: nel calcio giocano Serie A, B, C e D, ma si ferma tutta l’attività dall’Eccellenza in giù, nel femminile sì a Serie A e B; nel calcio a 5 avanti Serie A, A2 e B maschile e A e A2 femminile; nel basket ok ai campionati nazionali di A, A2, B nel maschile (ma questi ultimi due avevano già fatto slittare il via al 22 novembre) e A1 e A2 femminile; nella pallamano ammesse A1 e A2 maschile e femminile (le donne dovevano ancora iniziare); per la pallavolo restano in piedi i campionati di Serie A e di Serie B maschili e femminili e una parte dei tornei giovanili.

Palestre e piscine
“Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI}, fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell’efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti”.

Sport di contatto
“Fatto salvo quanto previsto alla lettera e) in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale”.

Competizioni sportive
“Al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive di cui alla lettera e), che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l’ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell’ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all’articolo 5, comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell’articolo 7. Tale test non deve essere antecedente a 72 ore dall’arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all’ingresso in Italia, devono essere in possesso dell’esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformità con lo specifico protocollo adottato dall’ente sportivo organizzatore dell’evento”.

Sport invernali
“Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali ed internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. Gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti”.

Manifestazioni pubbliche
“Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell’articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773”.

Locali e sale da ballo
“Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi”.

Convegni ed eventi congressuali
“Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza”.

 

Tabella degli sport di Contatto

Nuovo DPCM 24 Ottobre 2020

SIAMO IN ATTESA DI ULTERIORI CHIARIMENTI DA PARTE DI FEDERAZIONI SPORTIVE SPECIFICHE ED IL NOSTRO ENTE

Aggiungi commento

Your email address will not be published. Required fields are marked *