Incompatibilità dei volontari sportivi ai sensi dell’articolo 29 comma 3 DLGS 36/2021

Con riferimento ai dubbi emersi circa la possibilità di qualificare quali volontari anche i membri degli organi amministrativi delle associazioni e società sportive dilettantistiche che svolgono questo mandato a titolo gratuito, si sottolinea che con nota del 25 gennaio 2024 indirizzata al Presidente del Coni, Giovanni Malagò, il Ministro per lo Sport ha confermato che i membri del consiglio direttivo, pur svolgendo gratuitamente il mandato loro conferito dall’assemblea dei soci, non rientrano nella categoria dei volontari e, pertanto, ad essi non trova applicazione la disposizione sull’incompatibilità prevista dall’art. 29, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

La norma in questione, prevede che “le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva”, aveva generato non poche preoccupazione in seno a tutti quegli enti sportivi dilettantistici, nei quali tanto i presidenti quanto i consiglieri, pur non percependo compensi per la carica di amministratori, ricevono tuttavia compensi per l’attività di lavoro sportivo svolta per lo stesso ente.

A fronte di questo, i suddetti soggetti potranno essere remunerati per l’attività sportiva svolta, ad esempio in qualità di istruttori, e nel contempo continuare a ricoprire gratuitamente la carica di consigliere di ASD o amministratore di SSD.

Nella nota in questione, il Ministro evidenzia tuttavia che qualora tali soggetti, oltre a svolgere il mandato di presidente o consigliere, svolgano per la propria ASD o SSD anche attività di volontariato sportivo, gli stessi non potranno in tal caso svolgere alcun incarico di lavoro sportivo per la medesima ASD o SSD.

 

per gentile concessione di
ASI NAZIONALE 

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